Il D.Lgs. 161 modificato dal D.Lgs. 14/2/2008 n.33 prevede che i soggetti che immettono sul mercato i prodotti dell'allegato I, trasmettano per il tramite delle Camere di Commercio, industria, artigianato al MINISTERO ambiente, entro il 31 Marzo di ogni anno, i dati e le informazioni previsti.
Si veda l'articolo 5 e l'allegato III bis del D.Lgs.161.
Per "immissione sul mercato" si intende qualsiasi atto di messa a disposizione del prodotto a terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito; rientrano nella definizione anche la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori finali o per gli utenti e l'importazione nel territorio doganale comunitario.
In allegato la seguente documentazione: